Vendita
Attualmente l'Università Agraria di Allumiere conferisce il
prodotto all'ingrosso e ad associazioni di consumatori che ne fanno
richiesta. Vengono anche venduti tori da monta e fattrici da
riproduzione. Ufficio vendite email: maremmana@uniagraria.it
Come
riconoscere la carne bovina di qualità
Etichettatura delle carni bovine
Il Regolamento
CE n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000
istituisce l'obbligo di una specifica etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine, consentendo così la tracciabilità e la
trasparenza delle informazioni ai consumatori.
Il Regolamento
è direttamente efficace in tutti gli Stati della U.E. ed è entrato in vigore
il 14 agosto 2000, prevedendo che già dal 1° GENNAIO 2002 le carni bovine,
provenienti da animali macellati dalla stessa data, siano obbligatoriamente
immesse al consumo corredate di etichetta contenente le seguenti informazioni:
-
un numero o un codice di
riferimento che evidenzi il nesso e legame tra le carni e l'animale di
origine; il numero può essere il codice di identificazione del singolo
animale da cui provengono le carni o il numero di identificazione di un
gruppo di animali;
-
nome dello Stato membro o
del paese terzo in cui è situato il macello: l'indicazione deve recare la
dicitura "Macellato in (nome dello Stato membro o del paese terzo)….
(numero di approvazione)"; numero di approvazione del macello
presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali
-
nome dello Stato membro o
del paese terzo in cui è situato il laboratorio: la dizione prevista è:
"Sezionato in (nome dello Stato membro o del paese terzo )….. (numero
di approvazione)"; numero di approvazione del laboratorio di
sezionamento presso il quale è stato sezionata la carcassa
-
nome dello Stato membro o
del paese terzo in cui è nato l'animale.
-
nome dello Stato membro o
del paese terzo (eventualmente più di uno) in cui è stato effettuato
l'ingrasso.
Informazioni
obbligatorie
(Reg(CE)
n. 1760/2000 - Art. 13)
a.
un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi
il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il
numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il
numero d'identificazione di un gruppo di animali;
b.
il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati
macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in
cui è situato tale macello.
L'indicazione deve recare le parole «Macellato in [nome dello Stato membro o
del paese terzo] [numero di approvazione]
-
il numero di
approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati
sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese
terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le
parole «Sezionato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di
approvazione]».
paese di nascita dal
1/1/2002
paese d'ingrasso dal
1/1/2002
Informazioni
facoltative
(D.M.
30 agosto 2000)
-
la macellazione:
indicazioni del macello e del laboratorio di sezionamento, età
dell’animale macellato, data di macellazione e/o di preparazione delle
carni, periodo di frollatura delle carni, ecc.;
-
l'allevamento:
azienda di nascita e/o di allevamento, tecnica di allevamento, metodo di
ingrasso, indicazioni relative all'alimentazione, ecc.;
-
l’animale: razza o
tipo genetico, categoria, ecc.;
-
eventuali altre
informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali (vedi Circolare
n. 5 del 15 ottobre 2001)
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