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Vendita 

Attualmente l'Università Agraria di Allumiere conferisce il prodotto all'ingrosso e ad associazioni di consumatori che ne fanno richiesta. Vengono anche venduti  tori da monta e fattrici da riproduzione.  Ufficio vendite  email: maremmana@uniagraria.it

Come riconoscere la carne bovina di qualità

Etichettatura delle carni bovine

Il Regolamento CE n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 istituisce l'obbligo di una specifica etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, consentendo così la tracciabilità e la trasparenza  delle informazioni ai consumatori.

Il Regolamento è direttamente efficace in tutti gli Stati della U.E. ed è entrato in vigore il 14 agosto 2000, prevedendo che già dal 1° GENNAIO 2002 le carni bovine, provenienti da animali macellati dalla stessa data, siano obbligatoriamente immesse al consumo corredate di etichetta contenente le seguenti informazioni:

  • un numero o un codice di riferimento che evidenzi il nesso e legame tra le carni e l'animale di origine; il numero può essere il codice di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni o il numero di identificazione di un gruppo di animali;

  • nome dello Stato membro o del paese terzo in cui è situato il macello: l'indicazione deve recare la dicitura "Macellato in (nome dello Stato membro o del paese terzo)…. (numero di approvazione)"; numero di  approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali

  • nome dello Stato membro o del paese terzo in cui è situato il laboratorio: la dizione prevista è: "Sezionato in (nome dello Stato membro o del paese terzo )….. (numero di approvazione)"; numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale è stato sezionata la carcassa

  • nome dello Stato membro o del paese terzo in cui è nato l'animale.

  • nome dello Stato membro o del paese terzo (eventualmente più di uno) in cui è stato effettuato l'ingrasso.

Informazioni obbligatorie
(Reg(CE) n. 1760/2000 - Art. 13)

a.       un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali;

b.       il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello.
L'indicazione deve recare le parole «Macellato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]

  1. il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole «Sezionato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]».

paese di nascita dal 1/1/2002

paese d'ingrasso dal 1/1/2002  

Informazioni facoltative
(D.M. 30 agosto 2000)

  • la macellazione: indicazioni del macello e del laboratorio di sezionamento, età dell’animale macellato, data di macellazione e/o di preparazione delle carni, periodo di frollatura delle carni, ecc.;

  • l'allevamento: azienda di nascita e/o di allevamento, tecnica di allevamento, metodo di ingrasso, indicazioni relative all'alimentazione, ecc.;

  • l’animale: razza o tipo genetico, categoria, ecc.;

  • eventuali altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali (vedi Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001)